(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 39 del 27 settembre 2017) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali); Visto in particolare l'art. 84 della legge regionale n. 3/2015, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14 (Manutenzione dei settori manifatturiero e del terziario) il quale dispone: «1. L'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle PMI che si insediano negli agglomerati industriali, dei consorzi che hanno concluso il processo di riordino, con priorita' alle imprese insediatesi nelle APEA, contributi a fondo perduto a titolo di «de minimis» a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale sostenuti nel biennio successivo, calcolato a decorrere dalla data di insediamento, in relazione alle spese di cui all'art. 64, comma 5. 2. In sede di prima applicazione, i contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale, sostenuti nel biennio successivo alla data di conclusione del processo di riordino di cui all'art. 62 in relazione alle spese di cui all'art. 64, comma 5, possono essere concessi alle PMI insediate dall'1° ottobre 2016 negli agglomerati industriali. 3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attivita' produttive, sono stabiliti i criteri e le modalita' di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile. 4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e' delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate. 5. Per l'attivita' di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT e' riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013; Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Su conforme deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2017, n. 1611; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione dei contributi a copertura parziale dei costi per l'utilizzo e la fruizione delle opere e degli impianti a servizio degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI